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Schermature solari e infissi
Descrizione

È agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’allegato M al D.lgs. 311/2006
Le schermature devono essere:

  • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
  • a protezione di una superficie vetrata;
  • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
  • mobili;
  • schermature “tecniche”.

Le “chiusure oscuranti” possono essere in combinazione con vetrate o autonome
(aggettanti). Nel caso di sola sostituzione di chiusure oscuranti, la nuova installazione deve
possedere un valore della resistenza termica supplementare superiore a quella della
precedente installazione affinché venga conseguito un risparmio energetico.
Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST. Per le “chiusure oscuranti” (ad esempio persiane, avvolgibili, tapparelle) sono ammessi tutti gli orientamenti.

Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare
totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 valutato con riferimento al vetro tipo C secondo la norma UNI EN 14501.
Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

Infissi

L’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione).

  • Il serramento interessato dall’intervento deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati.
  • I valori di trasmittanza termica iniziali (Uw) devono essere superiori ai valori limite riportati in tabella 1 dell’Allegato E del D.M. 6.08.2020, per interventi con data di iniziolavori a partire dal 6 ottobre 2020
  • I valori di trasmittanza termica finali (Uw), fermo restando il rispetto del decreto 26.06.2015 “requisiti minimi”, devono essere:

✓ inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26.01.2010, per interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020;

✓ inferiori o uguali ai valori limite riportati nella Tabella 1 dell’Allegato E al D.M. 6.08.2020, per interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.

Devono essere, inoltre, rispettate le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

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